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Condizioni generali di acquisto (AEB) Aggiornamento: 13.12.2021

La J. N. EBERLE & CIE. GMBH, fondata nel 1836 (in breve: EBERLE), è un'azienda di respiro internazionale. EBERLE produce prodotti in banda d'acciaio di alta qualità e lame per seghe a nastro industriali per applicazioni industriali. I nostri prodotti si distinguono per la massima precisione, qualità e prestazioni elevate.

Le seguenti "Condizioni generali di acquisto" ("AEB") si applicano agli ordini di un'azienda del gruppo Greiffenberger AG come parte integrante del contratto concordato.

In caso di rapporti contrattuali di lunga durata (rapporti obbligatori a tempo determinato o indeterminato), la validità delle AEB si estende anche ai rapporti contrattuali futuri.

Queste AEB si applicano anche se accettiamo senza riserve condizioni del fornitore contrastanti o divergenti dalle nostre condizioni di acquisto, pur essendone a conoscenza.

1. Ordini

(a) I nostri ordini e i relativi documenti o modifiche e integrazioni devono essere redatti per iscritto per essere validi.

(b) I nostri ordini devono essere confermati immediatamente con una conferma d'ordine. Se l'accettazione dell'ordine non ci perviene entro due settimane dal ricevimento del nostro ordine, ci riserviamo il diritto di ritirare l'ordine.

2. Esecuzione – Ambito delle prestazioni e delle consegne

(a) Il contraente deve rispettare le norme DIN, VDI, VDE e altre disposizioni e norme vigenti delle associazioni tedesche competenti o delle associazioni di categoria. Le consegne e le prestazioni devono corrispondere allo stato più recente della tecnica.

(b) Consegne parziali, anticipate o inferiori richiedono la nostra esplicita approvazione.

(c) Su richiesta, il contraente informa l'acquirente sullo stato di avanzamento dei lavori presso la sua azienda o presso il suo subfornitore.

3. Termine di consegna

In caso di ritardi nelle prestazioni o nelle consegne, ci spettano i diritti e le pretese legali alle condizioni di legge. Non riconosciamo condizioni generali di contratto divergenti del contraente.

Le date di consegna o i termini di consegna indicati nei nostri ordini sono – nella misura in cui il contratto dipenda dal rispetto o meno del termine di consegna – date fisse, che devono quindi essere rigorosamente rispettate. Rilevante per la tempestività delle consegne è il loro arrivo nel luogo di consegna concordato o l'adempimento delle prestazioni. In caso di prevedibile mancato rispetto della data fissa concordata, il contraente deve comunicarcelo immediatamente per iscritto.

4. Prezzi  Condizioni di pagamento

(a) I prezzi indicati nell'ordine sono prezzi fissi. Salvo diverso accordo, paghiamo il prezzo di acquisto entro 30 giorni con uno sconto del 3% o entro 60 giorni netto. Il termine di pagamento decorre dal momento in cui sia la fattura che la merce sono pervenute da noi o i servizi sono stati eseguiti.

(b) Se i prezzi non sono stati indicati o concordati in precedenza, devono essere comunicati immediatamente. Ci aspettiamo una politica di prezzo estremamente rigorosa e ci riserviamo il diritto di verificare la correttezza dei prezzi da voi indicati, se non riconosciuti da noi per iscritto, e, se necessario, di fissare i prezzi congiuntamente.

(c) I pagamenti da noi effettuati non costituiscono riconoscimento contrattuale della fornitura e delle prestazioni.

5. Fatture

La fatturazione deve essere effettuata separatamente per ogni ordine. Le fatture devono indicare il numero d'ordine/codice d'ordine e il nostro numero di parte per ogni singola posizione.

Se il contraente omette ciò, sono inevitabili ritardi nella lavorazione per i quali non siamo responsabili.

6. Trasferimento del rischio

Il rischio passa a noi con la consegna degli oggetti di fornitura nel luogo di scarico da noi indicato.

7. Norme di spedizione

(a) Le spese di spedizione sono generalmente a carico del contraente. In caso di accordo diverso, il contraente deve spedire al costo più basso possibile, salvo che non indichiamo un tipo di trasporto specifico.

(b) Ogni fornitura deve essere accompagnata da bolle di imballaggio e/o di consegna con indicazione del contenuto, dei nostri codici d'ordine completi, del numero di parte e dei pesi netto e lordo. La spedizione deve riportare le stesse indicazioni e deve essere comunicata al momento della partenza della merce, separatamente dalla merce e dalla fattura. Se il contraente omette ciò, sono inevitabili ritardi nella lavorazione per i quali non siamo responsabili.

8. Garanzia – Responsabilità per difetti – Responsabilità del prodotto

Il contraente garantisce che le sue prestazioni e forniture non presentano difetti che ne compromettano il valore o l'idoneità e che non mancano le caratteristiche garantite. L'accettazione senza riserve delle forniture/prestazioni o l'approvazione dei disegni presentati non comportano rinuncia ai nostri diritti di garanzia.

L'accettazione avviene con riserva di verifica dell'assenza di difetti. I difetti della fornitura saranno comunicati immediatamente non appena rilevati secondo le condizioni di una normale attività commerciale. In tal senso, il fornitore rinuncia all'eccezione di denuncia tardiva dei difetti. Se è prevista un'accettazione, non sussiste l'obbligo di ispezione.

Salvo accordi diversi, il periodo di garanzia per tutte le forniture e prestazioni del contraente è di 36 mesi a partire dal trasferimento del rischio o dall'accettazione della prestazione.

Il contraente ci terrà indenne e senza possibilità di reclamo per tutte le richieste di risarcimento, anche senza prova di colpa, che derivino da difetti o vizi – ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto (ProdHaftG) – o dalla mancanza di una caratteristica garantita della sua fornitura e prestazione. Ciò include anche i costi di un eventuale richiamo precauzionale.

Ci riserviamo il diritto di verificare le caratteristiche contrattualmente garantite mediante un collaudo. I costi materiali sostenuti a tale scopo sono a carico del contraente. Noi sosteniamo i costi personali da noi sostenuti.

Se restituiamo oggetti di consegna difettosi, il contraente sostiene i costi e il rischio. La consegna sostitutiva deve avvenire a nostre spese e franco nostro a carico del contraente.

9. Diritti di proprietà industriale

Il fornitore garantisce e assicura che tutte le forniture sono libere da diritti di terzi e in particolare che con la consegna e l'uso degli oggetti forniti non vengono violati brevetti, licenze o altri diritti di terzi. Il fornitore ci solleva e solleva i nostri clienti da eventuali pretese di terzi derivanti da violazioni di diritti di proprietà intellettuale su prima richiesta scritta e sostiene anche tutti i costi che ne derivano per noi. Siamo autorizzati a ottenere, a spese del fornitore, l'autorizzazione all'uso degli oggetti e servizi forniti dal titolare, purché i costi rimangano entro limiti ragionevoli.

10. Segreto commerciale – mezzi di produzione, disegni

(a) Il fornitore è obbligato a trattare i nostri ordini e tutti i dettagli commerciali e tecnici ad essi collegati come segreti commerciali. I subfornitori devono essere obbligati allo stesso modo.

(b) Tutti i mezzi di produzione, come descrizioni, disegni, piani, utensili e altri oggetti e documenti messi a disposizione o pagati da noi – anche parzialmente – al contraente per la produzione dell'oggetto di consegna, o che vengono prodotti dal fornitore secondo le nostre indicazioni, non possono essere utilizzati, duplicati o messi a disposizione di terzi dal contraente per altri scopi. Lo stesso vale per gli oggetti prodotti con l'aiuto di questi mezzi di produzione o sviluppati o ulteriormente sviluppati in collaborazione con noi. I mezzi di produzione messi a disposizione o pagati da noi rimangono o diventano di nostra proprietà e devono – salvo diverso accordo – essere consegnati a noi senza richiesta al termine dell'ordine.

(c) La lavorazione o trasformazione del nostro materiale avviene per nostro conto, in modo che con la lavorazione acquisiamo la proprietà. Se la nostra merce riservata viene lavorata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della nostra merce rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.

(d) Per ogni caso di violazione delle suddette cifre (1) e (2), il contraente si impegna a pagare una penale contrattuale di € 10.000,00 (in lettere: diecimila euro). Ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono inalterate.

11. Esecuzione dei lavori

Le persone che eseguono lavori nell’area dello stabilimento in adempimento del contratto devono osservare le disposizioni e i regolamenti dell’ordinanza aziendale vigente – comprese quelle relative all’accesso e all’uscita dagli impianti di produzione. La responsabilità per incidenti che colpiscono tali persone nell’area dello stabilimento è esclusa, salvo che si dimostri dolo o colpa grave da parte nostra.

12. Obblighi accessori e consulenza

Le prestazioni accessorie e le consulenze contrattualmente concordate sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, conformemente allo stato della tecnica e alle condizioni di impiego da noi indicate. Sono escluse le pretese del fornitore derivanti da una violazione di tale obbligo di prestazione, salvo che si basino su dolo o colpa grave del committente.

Le raccomandazioni sono fornite senza impegno.

13. Forza maggiore

(a) Se circostanze non imputabili alle parti contrattuali comportano una limitazione o sospensione dell’attività commerciale, come guerra, catastrofi naturali, incendio, alluvione, esplosioni, disordini, provvedimenti amministrativi, interruzioni di energia e scioperi, siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o in parte.

(b) Il fornitore può invocare la forza maggiore solo se ce lo comunica immediatamente per iscritto, via fax o in forma elettronica, e comunque non oltre 24 ore (in lettere: ventiquattro ore) prima della data di consegna concordata, in modo comprovabile. Se la comunicazione non avviene entro il termine indicato, il fornitore può invocare la forza maggiore solo se questa si è verificata in modo comprovabile entro tale termine ed è stata la causa del ritardo nella consegna.

14. Luogo di adempimento e foro competente

(a) Il luogo di adempimento è quello in cui la merce deve essere consegnata secondo le nostre indicazioni. In assenza di accordi, il luogo di adempimento è la sede della sede principale del committente.

(b) Foro esclusivo è la sede della nostra sede principale per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il fornitore anche presso il suo foro generale.

(c) In aggiunta si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania.

15. Protezione dei dati

(a) I dati necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale saranno da noi memorizzati e trattati – nei limiti consentiti dalla legge federale sulla protezione dei dati.

16. Disposizione finale

Qualora una o più disposizioni di queste condizioni di acquisto risultassero invalide o inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto delle disposizioni invalide ne deve subentrare una che realizzi l’obiettivo contrattuale nel modo più conforme dal punto di vista giuridico ed economico.