1. Ambito di applicazione e definizioni dei termini
a) Tutti i contratti di fornitura e prestazione, nonché i rapporti obbligatori derivanti dall'avvio di trattative contrattuali, dall'instaurazione di un contratto o da contatti commerciali simili con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico (di seguito «Acquirente»), sono soggetti alle nostre seguenti Condizioni Generali di Vendita («CGV»). Queste CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili («Merce»). Si applicano anche ai contratti futuri e ai contatti commerciali nella versione che abbiamo comunicato all'acquirente nel testo al più tardi al momento della conclusione di questo rapporto obbligatorio.
b) Queste CGV si applicano esclusivamente. Condizioni divergenti o sfavorevoli dell'acquirente non diventeranno parte del contratto nemmeno se non vi opponiamo espressamente.
2. Conclusione del contratto e documenti dell'offerta
a) Le nostre offerte sono senza impegno e costituiscono solo inviti all'acquirente a presentare un'offerta, salvo diversa indicazione espressa. Le offerte dell'acquirente si considerano accettate quando le confermiamo per iscritto (ad esempio tramite conferma d'ordine o fattura di anticipo) o abbiamo eseguito la consegna o la prestazione.
b) Su tutti i documenti consegnati all'acquirente, in particolare supporti dati, documentazioni, immagini, disegni e calcoli, ci riserviamo i diritti di proprietà e di autore. Non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli contrattuali né messi a disposizione di terzi e devono essere restituiti immediatamente al termine del contratto o non appena lo scopo contrattuale è stato raggiunto. L'acquirente è obbligato a mantenere riservate le informazioni e i dati in essi contenuti. Ciò vale in particolare per quei documenti e informazioni contrassegnati come «confidenziali». Siamo autorizzati a richiedere la restituzione dei documenti in qualsiasi momento se la riservatezza non è garantita. L'obbligo di riservatezza rimane valido anche dopo la cessazione del contratto.
c) L'acquirente è obbligato a verificare attentamente la correttezza e l'idoneità della nostra offerta. Ciò vale in particolare per le offerte in cui abbiamo formulato ipotesi specifiche e le abbiamo utilizzate come base per il nostro calcolo e la descrizione della prestazione. Se tali ipotesi non corrispondono al vero, l'acquirente ci informerà affinché possiamo correggere l'offerta.
d) Siamo autorizzati a concedere subappalti.
e) Se redigiamo un preventivo su incarico dell'acquirente, quest'ultimo è tenuto a rimborsare i costi in base al tempo impiegato.
3. Natura delle merci o delle prestazioni
a) Le schede tecniche da noi fornite costituiscono parte dell'accordo contrattuale sulla natura della merce. Caratteristiche, usi o dichiarazioni pubbliche da noi formulate fanno parte delle prestazioni dovute solo se espressamente concordate per iscritto.
b) Ci riserviamo, fino alla consegna, modifiche tecniche usuali nel commercio (in particolare miglioramenti), purché queste comportino solo modifiche irrilevanti nella natura e non compromettano in modo irragionevole gli interessi del compratore.
c) Le indicazioni sulla natura o sulla durata di una merce o prestazione costituiscono una garanzia (garanzia ai sensi del § 276 comma 1 BGB) o garanzia contrattuale (§ 443 BGB) solo se da noi espressamente rilasciata per iscritto.
d) Se produciamo o modifichiamo la merce in base a specifiche particolari del compratore, non siamo obbligati, salvo diverso accordo, a verificare tali specifiche. Il compratore non ha diritti per difetti derivanti da tali specifiche.
4. Prezzi e condizioni di pagamento
a) I nostri prezzi si intendono, salvo diverso accordo, per merce non imballata franco fabbrica, più spese di spedizione, assicurazione e imballaggio. Tutti i prezzi sono importi netti esclusi le imposte applicabili sulle vendite, come IVA, GST (Goods and Services Tax) e ritenute d'acconto. Emettiamo fatture conformemente alla normativa vigente, in particolare alla legge sull'IVA e alle leggi sulle accise applicabili. Nella misura in cui le forniture o le prestazioni sono soggette a IVA e/o imposte simili, tali imposte devono essere pagate dal compratore oltre al prezzo, salvo che il compratore, in qualità di destinatario delle forniture o prestazioni, sia tenuto per legge a versarle direttamente all'autorità fiscale competente. Nella misura in cui le forniture o prestazioni sono soggette a ritenute d'acconto, tali imposte sono dovute dal compratore oltre agli importi fatturati e devono essere versate all'autorità fiscale competente.
b) Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, si applicano i nostri prezzi di listino, in via subordinata i nostri prezzi abituali.
c) Se tra la conclusione del contratto e la data di consegna concordata interviene una modifica sostanziale dei fattori di costo per la merce superiore a sei (6) settimane dalla conclusione del contratto, il prezzo concordato può essere adeguato in misura ragionevole in base all'influenza dei fattori di costo rilevanti. Ciò vale in particolare se:
- i nostri costi di approvvigionamento per materiali preliminari o altri servizi per la produzione della merce per l'acquirente cambiano in modo significativo;
- la fornitura delle consegne o dei servizi all'acquirente è gravata da tasse, imposte o altri oneri pubblici sostanzialmente modificati e/o aggiuntivi;
- i nostri costi di magazzino, trasporto o imballaggio cambiano in modo significativo;
- i nostri costi per energia, riscaldamento o carburante cambiano in modo significativo;
- i nostri costi di affitto, inclusi i costi accessori per locali o mezzi di produzione in affitto, cambiano in modo significativo;
- dobbiamo modificare l'infrastruttura tecnica a causa di disposizioni di legge e ciò comporta costi non prevedibili al momento della conclusione del contratto;
- i costi altrimenti rilevanti per il calcolo del prezzo cambiano a seguito di circostanze imprevedibili, non causate da noi e non influenzabili da noi.
Un adeguamento del prezzo deve essere equo, in particolare può avvenire solo nella misura necessaria per compensare la variazione, tenendo conto di eventuali risparmi, e non deve essere causato da un comportamento colposo da parte nostra. Deve essere annunciato per iscritto in anticipo con un preavviso di almeno quattro (4) settimane indicando il motivo. Su richiesta dell'acquirente, forniremo una spiegazione comprensibile dell'entità dell'adeguamento.
d) Se dopo la conclusione del contratto accertiamo che presupposti che sono diventati parte del contratto (punto 2 lettera c) non sono corretti, l'acquirente è obbligato a compensare eventuali costi aggiuntivi secondo le tariffe concordate o, in via subordinata, secondo le nostre tariffe usuali, se non presentiamo un'offerta supplementare.
e) Salvo quanto diversamente previsto dalla conferma d'ordine o da queste condizioni, le fatture sono dovute dopo 14 giorni senza alcuna detrazione. Per i bonifici, la tempestività del pagamento si basa sulla disponibilità per noi. Se non è stata concordata una scadenza di pagamento, l'insorgere del ritardo si basa sulle disposizioni di legge. Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento, possiamo rendere immediatamente esigibili tutte le altre richieste nei confronti dell'acquirente senza alcuna detrazione.
f) Siamo autorizzati a trasmettere le fatture elettronicamente all'acquirente. A tal fine possiamo anche utilizzare corrieri o rappresentanti per l'emissione della fattura. Salvo diverso accordo, possiamo inviare la fattura all'indirizzo o all'indirizzo elettronico dell'acquirente reso noto pubblicamente.
g) Siamo autorizzati a imputare i pagamenti, anche in presenza di disposizioni di estinzione contrastanti da parte dell'acquirente, alla fattura più vecchia scaduta. Per il resto, per tutti i pagamenti dell'acquirente si applica l'ordine di estinzione secondo il § 366 comma 2 BGB.
h) Se l'acquirente non rispetta le condizioni di pagamento o diventa evidente dopo la conclusione del contratto che il nostro diritto alla controprestazione è a rischio a causa dell'insufficiente capacità di pagamento dell'acquirente, siamo autorizzati, in assenza di obbligo preliminare di prestazione da parte dell'acquirente, a eseguire le consegne o prestazioni ancora dovute solo previo pagamento anticipato.
i) Se è stato concordato un pagamento a rate, la scadenza dell'intero credito residuo si verifica se l'acquirente è in ritardo con almeno due rate consecutive, in tutto o in parte. Gli accordi di dilazione diventano inefficaci se l'acquirente è in ritardo con una prestazione o se si verifica quanto previsto dal § 321 BGB in relazione a un credito.
5. Compensazione, diritti di ritenzione e cessione
a) L'acquirente può compensare solo con crediti non contestati o accertati con sentenza definitiva. Per esercitare diritti di ritenzione, l'acquirente è autorizzato solo con crediti non contestati o accertati con sentenza definitiva derivanti dallo stesso rapporto giuridico.
b) La cessione dei crediti nei nostri confronti è esclusa, salvo che rientri nell'ambito di applicazione del § 354a HGB. Siamo autorizzati a cedere tutti i crediti verso l'acquirente a terzi. L'acquirente deve sostenere tutte le spese, i costi e gli oneri che a noi o a un terzo, al quale abbiamo ceduto un credito verso l'acquirente, derivano da e in relazione a una procedura di recupero crediti con esito positivo contro l'acquirente al di fuori della Repubblica Federale di Germania.
6. Consegna e passaggio del rischio
a) Tutte le consegne avvengono franco fabbrica. Non garantiamo per il metodo di spedizione più economico.
b) Salvo nei casi di obbligo di consegna espressamente concordato, il rischio di perdita e deterioramento della merce, indipendentemente dalla regolazione dei costi di trasporto, passa all'acquirente al momento della consegna alla persona incaricata della spedizione, anche se la spedizione è effettuata da noi stessi. Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare vettore, percorso di spedizione, imballaggio).
c) Se l'acquirente comunica il suo desiderio prima della spedizione, copriremo la consegna con un'assicurazione di trasporto a sue spese.
d) In caso di danni durante il trasporto, l'acquirente deve immediatamente far effettuare un verbale presso le autorità competenti e informarci del danno per iscritto.
e) Salvo diverso accordo, siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, prestazioni parziali e relative fatturazioni, purché ciò non sia eccezionalmente irragionevole per l'acquirente.
7. Ritardo nella prestazione e ritardo nell'accettazione
a) Tutte le date e i termini per la fornitura di consegne o prestazioni da parte nostra sono vincolanti solo se da noi espressamente dichiarati come tali.
b) Anche se per la consegna o prestazione è fissato un termine calendariale o deve precedere un evento e un tempo ragionevole per la consegna o prestazione è determinato in modo che possa essere calcolato a partire dall'evento secondo il calendario, entriamo in ritardo solo su sollecito dell'acquirente.
c) Ostacoli alla prestazione non imputabili a noi comportano un corrispondente prolungamento del termine di consegna o di prestazione, anche se siamo già in ritardo. Ciò vale in particolare per forza maggiore, guerra, catastrofi naturali, interruzioni del traffico o dell'attività, importazioni ostacolate, carenza di energia e materie prime, misure amministrative come ordinanze e avvisi (ad esempio in caso di epidemie o pandemie), conflitti di lavoro o violazioni degli obblighi di collaborazione o doveri dell'acquirente. Siamo autorizzati a recedere dal contratto se l'ostacolo alla prestazione persiste per un tempo indefinito e lo scopo del contratto è compromesso. Se l'ostacolo dura più di due (2) mesi, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita, salvo che non abbia diritto al recesso dall'intero contratto.
d) Un prolungamento del termine di consegna o di prestazione si verifica anche se siamo in trattativa con l'acquirente per una modifica della consegna o prestazione o presentiamo un'offerta supplementare, dopo che ipotesi nel nostro preventivo, divenute parte del contratto, si sono rivelate inesatte.
e) L'adempimento del nostro obbligo di consegna presuppone l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi dell'acquirente.
f) La merce segnalata come pronta per la consegna deve essere ritirata dall'acquirente senza indugio. Se la consegna della merce si ritarda per motivi imputabili all'acquirente, siamo autorizzati a immagazzinare la merce a spese e rischio dell'acquirente, adottare tutte le misure idonee a preservare la merce e fatturare completamente la merce. Lo stesso vale se l'acquirente non ritira la merce segnalata come pronta per la consegna entro quattro (4) giorni. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni da ritardo.
8. Riserva di proprietà
a) Ci riserviamo la proprietà degli oggetti da noi forniti fino al ricevimento di tutti i pagamenti relativi all'intera relazione commerciale. In deroga al § 449 comma 2 BGB, siamo autorizzati a richiedere la restituzione degli oggetti senza recedere dal contratto di acquisto, se l'acquirente è in ritardo totale o parziale nel pagamento del prezzo di acquisto.
b) L'acquirente è obbligato a trattare con cura l'oggetto della consegna o gli altri beni che, secondo questa clausola 8, sono di nostra proprietà o comproprietà. In particolare, è tenuto a assicurare a proprie spese tali beni contro danni da incendio, acqua, furto e vandalismo per il valore a nuovo. Se sono necessari lavori di manutenzione e ispezione, deve eseguirli tempestivamente a proprie spese.
c) In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l'acquirente deve informarci immediatamente affinché possiamo intentare causa ai sensi del § 771 ZPO. Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie e extragiudiziarie di una causa ai sensi del § 771 ZPO, l'acquirente è responsabile per il danno subito da noi.
d) L'acquirente ha il diritto di elaborare o rivendere l'oggetto della consegna nel normale corso degli affari. Se l'acquirente elabora la merce con riserva di proprietà, l'elaborazione avviene per nostro conto come produttore e acquisiamo immediatamente la proprietà o – se l'elaborazione avviene con materiali di più proprietari o il valore dell'oggetto elaborato è superiore al valore della merce con riserva di proprietà – la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce con riserva di proprietà rispetto al valore del nuovo oggetto creato. Nel caso in cui non dovessimo acquisire tale proprietà, l'acquirente ci trasferisce già ora la futura proprietà o, nel rapporto sopra descritto, la comproprietà. Se l'oggetto della consegna viene unito o mescolato in modo inseparabile con altri oggetti e uno di questi è da considerarsi l'oggetto principale, trasferiamo, nella misura in cui l'oggetto principale ci appartiene, all'acquirente la comproprietà proporzionale dell'oggetto unico nel rapporto indicato nella seconda frase. In caso di rivendita, l'acquirente ci cede già ora tutti i crediti per l'importo finale della fattura, IVA inclusa, derivanti dalla rivendita verso i suoi clienti o terzi. L'acquirente rimane autorizzato a riscuotere questi crediti anche dopo la cessione, a condizione che abbia creato le condizioni per trasferire gli importi incassati a noi e finché non si verifichino le condizioni per l'eccezione di incertezza ai sensi del § 321 BGB. Il nostro diritto di riscuotere il credito personalmente resta invariato. Su nostra richiesta, l'acquirente è obbligato a rivelare la cessione e a consegnare i documenti e le informazioni necessari per far valere il credito.
e) Ci impegniamo a liberare le garanzie a noi spettanti su richiesta dell'acquirente nella misura in cui il valore delle nostre garanzie superi di oltre il 20% le pretese da garantire. La scelta delle garanzie da liberare spetta a noi.
f) Se la riserva di proprietà estesa o prolungata regolata in questo punto 8 è soggetta alle norme del diritto internazionale privato di un ordinamento giuridico straniero ed è inefficace secondo la legge applicabile o se per la sua efficacia sono richiesti ulteriori requisiti non soddisfatti, si applica esclusivamente la seguente riserva di proprietà: l'oggetto della fornitura rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento.
9. Garanzia
a) I diritti dell'acquirente per difetti materiali sono subordinati alla corretta ispezione e denuncia (obbligo di ispezione e denuncia ai sensi del § 377 HGB).
b) Siamo autorizzati a eliminare il difetto a nostra scelta mediante riparazione o consegna di un bene privo di difetti (adempimento supplementare). Solo in caso di insuccesso dell'adempimento supplementare l'acquirente può ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto a sua scelta. Il nostro obbligo di sostenere le spese necessarie per l'adempimento supplementare o per la restituzione del bene sostituito, in particolare i costi di trasporto, percorso, lavoro e materiali, è escluso in ogni caso nella misura in cui le spese aumentino perché la merce acquistata è stata trasportata dopo la consegna in un luogo diverso dalla sede commerciale dell'acquirente come destinatario, salvo che il trasporto corrisponda all'uso previsto del bene. Il diritto dell'acquirente ai sensi del § 439 comma 3 BGB di richiedere le spese necessarie per la rimozione del bene difettoso e per il montaggio o l'installazione del bene riparato o consegnato privo di difetti è limitato all'importo massimo del 150% del prezzo di acquisto del bene in condizioni prive di difetti o al 200% della diminuzione di valore dovuta al difetto. Il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno resta impregiudicato dalle disposizioni precedenti.
c) I diritti di rivalsa ai sensi del § 445a BGB spettano all'acquirente solo se siamo responsabili del difetto. Se l'acquirente è chiamato da un utilizzatore all'adempimento successivo, i diritti di rivalsa nei nostri confronti spettano solo se ha dato a sua volta a noi l'opportunità di adempiere successivamente. I diritti di rivalsa spettano all'acquirente inoltre solo se non saremmo stati noi stessi autorizzati a rifiutare l'adempimento successivo. Sono soggetti a rivalsa solo le spese di adempimento successivo che hanno portato a un adempimento successivo riuscito. Se l'acquirente ha ritirato la merce o l'utilizzatore ha ridotto il prezzo di acquisto, i diritti di rivalsa nei nostri confronti spettano solo se il ritiro o la riduzione non potevano essere evitati mediante adempimento successivo. L'importo del diritto di rivalsa dell'acquirente è limitato all'importo del prezzo netto di acquisto della merce interessata.
d) In caso di violazioni intenzionali o gravemente colpose degli obblighi, per danni derivanti da almeno colposa lesione della vita, del corpo o della salute, per diritti ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, nonché in caso di assicurazione (garanzia ai sensi del § 276 comma 1 BGB) o garanzia (§ 443 BGB) o in caso di occultamento doloso del difetto (§ 444 BGB), si applicano le disposizioni di legge sulla prescrizione. Tutti gli altri diritti di garanzia dell'acquirente si prescrivono in un (1) anno. Lo stesso vale per:
- Diritti per vizi giuridici con la seguente eccezione: Fatto salvo il primo comma, i diritti per un difetto che consiste in un diritto reale di terzi, in base al quale può essere richiesta la restituzione della cosa acquistata, si prescrivono in cinque (5) anni.
- Diritti di rivalsa, a condizione che l'utilizzatore finale non sia un consumatore. In tali casi è esclusa anche la sospensione del termine ai sensi del § 445b comma 2 e 3 del BGB.
e) Per un eventuale ripristino, l'acquirente deve fornirci, se necessario su richiesta, le informazioni necessarie per la diagnosi e la rimozione del difetto. In caso di adempimento successivo in loco, deve essere garantito l'accesso senza ostacoli alla merce difettosa.
f) Se l'acquirente ci richiama per un'adempimento successivo e risulta che non sussiste alcun diritto a tale adempimento (ad esempio errore dell'utilizzatore, trattamento improprio della merce, assenza di difetto), l'acquirente è tenuto a rimborsarci tutti i costi sostenuti in relazione al controllo della merce e all'adempimento successivo, a meno che non sia responsabile della nostra chiamata in causa.
g) Non può essere fornita alcuna garanzia per la persistenza della resistenza alla ruggine della merce durante lo stoccaggio o il trasporto a causa della possibile formazione di condensa, anche se sono stati concordati particolari ingrassaggi o tipi di imballaggio.
h) Per le merci vendute come materiale declassato (ad es. cosiddetto materiale II-a) i diritti del compratore per difetti sono esclusi. L’esclusione non si applica a pretese derivanti da una nostra dichiarazione di garanzia (garanzia ai sensi del § 276 comma 1 BGB) o garanzia (§ 443 BGB) o in caso di occultamento doloso del difetto (§ 444 BGB). L’esclusione non si applica inoltre a pretese di risarcimento danni per lesioni alla vita, al corpo o alla salute per negligenza semplice, pretese per altri danni basati su violazione dolosa o gravemente negligente degli obblighi, nonché a pretese ai sensi della legge sulla responsabilità per prodotti.
10. Limitazione della responsabilità
a) Non siamo responsabili per negligenza semplice dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari. Questa limitazione di responsabilità non si applica a
- Danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute per negligenza semplice;
- altri danni derivanti da violazione degli obblighi contrattuali essenziali per negligenza grave o da violazione di obblighi contrattuali essenziali per negligenza semplice (obblighi la cui osservanza rende possibile l’esecuzione corretta del contratto e su cui la controparte può regolarmente fare affidamento);
- Danni che rientrano nell’ambito di una nostra dichiarazione di garanzia (garanzia ai sensi del § 276 comma 1 BGB) o garanzia (§ 443 BGB);
- Pretese ai sensi della legge sulla responsabilità per prodotti.
b) La nostra responsabilità per negligenza semplice o comportamento gravemente negligente dei nostri ausiliari che non siano rappresentanti legali o dirigenti (ausiliari semplici) è, fatta eccezione per i casi del precedente punto a), limitata al danno tipicamente prevedibile al momento della conclusione del contratto e, in caso di richiesta di risarcimento per spese inutilmente sostenute, all’ammontare dell’interesse all’adempimento.
c) Questo punto 10 si applica anche alle pretese di risarcimento danni del compratore derivanti da rapporti obbligatori nati da trattative contrattuali, avvio di un contratto o contatti commerciali simili. Qualora venga concluso un contratto tra noi e il compratore, quest’ultimo rinuncia fin d’ora a tutte le pretese che vadano oltre la responsabilità prevista da questo punto 10.
d) Questo punto 10 si applica anche alle pretese del compratore derivanti da illeciti.
e) Nella misura in cui la responsabilità è esclusa o limitata ai sensi di questo punto 10, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.
f) Fatto salvo il punto 9 lettera c), le altre pretese di risarcimento danni e di rimborso delle spese inutili dell'acquirente si prescrivono entro un (1) anno. Ciò non vale per danni che rientrano nell'ambito di una nostra garanzia (garanzia ai sensi del § 276 comma 1 BGB) o garanzia (§ 443 BGB). Non vale inoltre per pretese di risarcimento danni per lesioni almeno colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute, pretese derivanti da altri danni basati su un inadempimento doloso o gravemente colposo, nonché pretese ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
g) L'acquirente ci solleva da tutte le pretese dei suoi ausiliari o di altri terzi da lui incaricati che vadano oltre la responsabilità ai sensi di questo punto 10, comprese le pretese derivanti da rapporti obbligatori precontrattuali e contatti commerciali simili.
11. Luogo di adempimento, scelta della legge, lingua contrattuale e foro competente
a) Il luogo di adempimento, nei contratti con commercianti, per entrambe le parti è la sede della nostra azienda ad Augusta.
b) Per queste CGV e per tutti i rapporti giuridici tra noi e l'acquirente si applica esclusivamente il diritto tedesco.
c) La lingua contrattuale è il tedesco. Nella misura in cui vengano fornite traduzioni di queste condizioni in altre lingue, per l'interpretazione delle disposizioni fa fede esclusivamente la versione tedesca.
d) Se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la sede della nostra azienda ad Augusta, pur avendoci il diritto di citare in giudizio l'acquirente in un altro foro legale. Se non sussistono le condizioni della frase precedente, la nostra sede ad Augusta è convenuta come foro per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale nel caso in cui la parte da citare in giudizio trasferisca la propria residenza o domicilio abituale fuori dalla Germania dopo la conclusione del contratto o se la sua residenza o domicilio abituale non è noto al momento della citazione.
e) L'invalidità di disposizioni in queste CGV o di qualsiasi altra disposizione concordata tra noi e l'acquirente non influisce sulla validità delle restanti disposizioni di queste CGV o di altri accordi.
J.N. Eberle & Cie. GmbH
Gernot Egretzberger
Direzione